Dichiarazione di Conformità EU: Documentazione Obbligatoria HACCP
La Dichiarazione di Conformità EU non è carta burocratica: è il documento che protegge la tua azienda durante un'ispezione ASL. Cosa deve contenere, come archiviarla e quando aggiornarla.
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EURO SATIP Srl
4/7/20264 min leggere


Introduzione: Il Documento Che Nessuno Chiede Finché Non Serve
Nella pratica quotidiana di una macelleria, di un laboratorio di pasticceria o di un impianto di produzione chimico, la Dichiarazione di Conformità (DoC) degli utensili rimane per anni in un cassetto — quando c'è. La si riscopre nel momento peggiore: durante un'ispezione ASL, quando l'ispettore chiede di esibirla e l'operatore si rende conto di non averla, di averla per una versione del prodotto precedente o di averla ricevuta da un fornitore che nel frattempo ha cambiato formulazione senza comunicarlo.
Questo articolo chiarisce cosa deve contenere una DoC corretta, chi è responsabile di emettnerla, come archiviarla e — soprattutto — quando deve essere aggiornata.
Base Normativa: Chi Deve Emettere la DoC e Perché
L'obbligo di fornire una Dichiarazione di Conformità scritta per i materiali a contatto con gli alimenti è stabilito dall'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1935/2004 e dettagliato, per i materiali plastici, dall'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 10/2011.
La DoC deve essere emessa dal produttore o importatore del materiale — nel caso delle palette dariorasero®, da Euro Satip Srl — e deve essere messa a disposizione dell'acquirente professionale a ogni stadio della filiera commerciale. L'obbligo si applica agli scambi tra operatori professionali (B2B): non è richiesta per la vendita al consumatore finale.
La logica è quella della responsabilità a cascata: il produttore attesta la conformità del suo prodotto finito; l'utilizzatore professionale (il panettiere, il gestore di catering, l'industria farmaceutica) è responsabile di acquisire questa attestazione e di usare il prodotto nei limiti per cui è stato dichiarato conforme.
Contenuto Obbligatorio di una DoC Corretta
Il Regolamento UE 10/2011, Allegato IV, stabilisce le informazioni minime che la DoC deve contenere per i materiali plastici:
1. Identità e indirizzo dell'operatore che emette la dichiarazione Nome e sede legale del produttore o importatore responsabile.
2. Identità dell'oggetto Denominazione, codice prodotto, descrizione del materiale o del tipo di oggetto a cui si riferisce la dichiarazione. Attenzione: la DoC deve coprire il prodotto specifico acquistato, non una categoria generica.
3. Data della dichiarazione La data di emissione è rilevante perché la DoC deve essere aggiornata ogni volta che la formulazione o il processo produttivo cambia in modo significativo.
4. Conferma della conformità Dichiarazione esplicita che il materiale/oggetto è conforme al Reg. CE 1935/2004 e al Reg. UE 10/2011 (e relative modifiche).
5. Informazioni sui costituenti soggetti a restrizioni Se il materiale contiene sostanze con limiti di migrazione specifici (additivi, coloranti, coadiuvanti tecnologici), la DoC deve riportare i valori misurati o calcolati di migrazione specifica e confrontarli con i limiti di legge.
6. Condizioni d'uso specifiche Temperatura massima di contatto, tipo di alimenti per cui è stata dichiarata la conformità, eventuale contatto singolo o ripetuto.
7. Riferimento alla legislazione applicabile Citazione esplicita delle norme rispettate.
Cosa Non Deve Mancare: Le Omissioni Più Frequenti
In fase di audit o ispezione, le carenze documentali più frequentemente rilevate nelle DoC di utensili alimentari sono:
Genericità della dichiarazione. Una DoC che dichiara conformità di "prodotti in polipropilene" senza specificare i codici prodotto o le referenze esatte non è tecnicamente valida per il prodotto specifico acquistato.
Assenza delle condizioni d'uso. Se la DoC non specifica la temperatura massima di contatto o il tipo di alimento, l'acquirente non può verificare che l'utilizzo effettivo sia nei limiti del certificato.
Data obsoleta. Una DoC emessa anni prima della fornitura, senza aggiornamento successivo a variazioni di formulazione o processo, può essere contestata dall'ispettore.
Mancanza di riferimento ai test di migrazione. Per materiali plastici, la DoC dovrebbe fare riferimento ai test EN 1186 eseguiti, anche senza riprodurne i dati completi (che restano nell'archivio tecnico del produttore).
Come Archiviarla: Requisiti Pratici
Non esiste un formato vincolato per l'archivio, ma alcune pratiche sono ormai standard nelle aziende certificate ISO 9001 e nelle realtà sottoposte a frequenti ispezioni:
Archivio fisico + digitale. La DoC deve essere disponibile fisicamente durante l'ispezione (il formato digitale su server remoto non è sempre accettato se la connessione non è immediata). Una copia cartacea archiviata per referenza prodotto è la soluzione più sicura.
Collegamento al piano HACCP. La DoC non deve vivere separata dal piano HACCP: deve essere referenziata nella sezione del piano dedicata agli utensili, con indicazione del fornitore, del codice prodotto e della data della dichiarazione.
Aggiornamento automatico alla ricezione. La procedura operativa dovrebbe prevedere che ad ogni nuova fornitura venga verificata la validità della DoC esistente o richiesta una nuova versione al fornitore.
Durata di conservazione. In assenza di indicazioni specifiche nella normativa MOCA, si applica per analogia il principio generale del diritto alimentare: i documenti devono essere conservati per almeno 5 anni.
Quando la DoC Deve Essere Aggiornata
Tre eventi obbligano il produttore a emettere una nuova DoC e l'acquirente a richiederne una aggiornata:
Variazione della formulazione del materiale. Se il produttore cambia un additivo, un colorante o la fonte del polimero base, la conformità precedente non è automaticamente valida.
Variazione del processo produttivo. Cambiamenti nelle condizioni di stampaggio, nella temperatura di processo o nelle fasi di finitura possono alterare le caratteristiche di migrazione del prodotto finito.
Aggiornamento normativo. Se la legislazione europea modifica i limiti di migrazione o la lista positiva delle sostanze ammesse, le DoC esistenti devono essere riesaminate e, se necessario, aggiornate.
Conclusione: La DoC è un Contratto di Fiducia
La Dichiarazione di Conformità è, nella sostanza, un'assunzione formale di responsabilità da parte del produttore nei confronti dell'acquirente e della catena alimentare. Scegliere fornitori che emettono DoC complete, aggiornate e facilmente accessibili non è un dettaglio operativo: è un criterio di qualificazione del fornitore che appartiene al cuore di qualsiasi sistema di gestione qualità o piano HACCP ben strutturato.
Euro Satip Srl fornisce per ogni referenza della serie H PL una DoC conforme agli articoli 15 e 16 del Reg. UE 10/2011, aggiornata a ogni variazione significativa di processo o formulazione.
📚 Bibliografia e Fonti
Regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 16 — Dichiarazione di conformità. 🔗 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R1935
Regolamento (UE) n. 10/2011, art. 15 e Allegato IV — Contenuto della dichiarazione di conformità per materiali plastici. 🔗 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0010
Commissione Europea — Technical guidance on the DoC for food contact materials, DG SANTE 2023. 🔗 https://food.ec.europa.eu/safety/food-contact-materials_en
Ministero della Salute — Circolare applicativa MOCA: documentazione e controllo ufficiale, 2020. 🔗 https://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaAlimentare/homeSicurezzaAlimentare.jsp
Istituto Superiore di Sanità — FAQ MOCA: obblighi documentali degli operatori. 🔗 https://www.iss.it/moca
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